Uso del cellulare alla guida: sanzionata ogni modalità di utilizzo

Un automobilista viene sorpreso da una pattuglia di carabinieri con il telefono cellulare in mano; i militi gli contestano la sanzione ai sensi dell’art. 173, comma 2, del Codice della Strada, che viene impugnata innanzi al Giudice di Pace, il quale però respinge l’opposizione. L’automobilista propone allora ricorso per Cassazione, lamentando l’indebita interpretazione estensiva dell’art.173 C.d.S. operata dal Giudice di Pace, asserendo che tale norma è diretta a sanzionare il solo uso del cellulare a fini di conversazione, mentre il ricorrente stava usando il telefono, non per ma per prelevare dati dalla rubrica.

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 2008 ha respinto il ricorso, sul presupposto che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell’art. 173, attenendosi alla ratio e alla lettera della citata disposizione, senza alcuna indebita interpretazione estensiva come paventato dal ricorrente.

L’articolo 173 C.d.S., infatti, costituisce specificazione della prescrizione generale contenuta nell’art. 140, secondo cui "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

Dalla lettura integrale dell’articolo 173, peraltro, si evince come la sua ratio sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi i profili evidenziati, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

29 luglio 2008