
La Magna Charta Libertatum
Contesto storico e genesi della Magna Charta
La Magna Charta Libertatum rappresenta il primo documento con cui il re d’Inghilterra, Giovanni Senza Terra (fratello del celebre Riccardo Cuor di Leone), riconobbe diritti e libertà ai feudatari, alla Chiesa, alle città inglesi e a tutti gli uomini liberi.
Questo evento è il risultato di un lungo conflitto tra i baroni e la monarchia inglese, iniziato con Guglielmo I il Conquistatore. I baroni si opponevano al governo assoluto e tirannico dei re della dinastia Plantageneta. Approfittando della disfatta subita da Giovanni in Francia (perdita della Normandia), i baroni imposero al re importanti concessioni. L’accordo fu raggiunto sui prati di Runnymede nel giugno del 1215.
L’intervento papale e la promulgazione
Poco dopo la firma, papa Innocenzo III, che inizialmente aveva dato il suo consenso (come indicato nell’articolo 1), condannò il documento con una lettera di scomunica datata 24 agosto. Minacciò la scomunica anche per re, baroni e chiunque lo avesse rispettato, ricordando che l’Inghilterra e l’Irlanda erano feudi della Santa Sede, concessi da Giovanni con un giuramento e un tributo annuale.
Riedizioni e conferme successive
La Magna Charta fu ripubblicata nel 1216 da Enrico III, figlio di Giovanni, riducendo gli articoli da 63 a 47. Nel 1225 fu promulgata nuovamente in questa forma e confermata nei secoli successivi da vari Parlamenti inglesi.
Libertà personali e sviluppi successivi
Il principio delle libertà personali è espresso nel paragrafo 39 della Carta. Tuttavia, questo rimase privo di applicazione concreta fino alla Petition of Right del 1628, che sanciva i diritti fondamentali dei cittadini. Successivamente, con l’Habeas Corpus (1679 e 1816), si stabilì il principio della garanzia della libertà individuale, imponendo che nessun cittadino potesse essere arrestato senza prove fornite dall’autorità.
Significato e limiti storici
Sebbene la Magna Charta rappresenti una pietra miliare nel processo di limitazione del potere assoluto del sovrano e riconoscimento dei diritti dei sudditi, non può essere considerata come il primo atto che garantiva legalità e giustizia in senso moderno.
Le Costituzioni normanne e Federico II
Spesso trascurate, ma antecedenti alla Magna Charta, furono le Costituzioni normanne (Assise del Regno di Sicilia), emanate da Ruggero II tra il 1130 e il 1154 e continuate dai suoi successori fino al 1189. Queste furono poi raccolte nelle Costituzioni di Federico II e approvate dal Parlamento di Melfi nel 1231. Tali leggi rimasero in vigore nel Regno di Napoli fino al 1809 e nel Regno di Sicilia fino al 1819.
Testo integrale degli articoli principali della Magna Charta (1215)
Articoli 1–10
Articolo 1 – La Chiesa d’Inghilterra sarà libera, e i suoi diritti e libertà saranno intatti. Le elezioni ecclesiastiche saranno libere. Il re conferma questa concessione come già fatta prima del conflitto con i baroni e ottenuta anche dal papa.
Articolo 2 – I conti, baroni e vassalli del re, alla loro morte, lasceranno le eredità ai loro eredi che dovranno pagare un riscatto equo secondo il rango: 100 sterline per una baronia, 100 scellini per un feudo di cavaliere.
Articolo 3 – Se l’erede è minorenne, otterrà la sua eredità al raggiungimento della maggiore età senza pagamento di riscatto.
Articolo 4 – Il tutore di un’eredità terriera potrà trarne solo profitti ragionevoli senza danneggiare la proprietà. In caso di cattiva gestione, il re nominerà due uomini ligi del feudo come nuovi amministratori.
Articolo 5 – Durante la tutela, i proventi della terra devono servire per mantenere le strutture e, alla maggiore età dell’erede, restituire la proprietà in buone condizioni.
Articolo 6 – Gli eredi non saranno dati in matrimonio a persone di rango inferiore e il matrimonio dovrà essere approvato dai parenti prossimi.
Articolo 7 – La vedova otterrà immediatamente la sua dote e potrà rimanere nella casa del marito per 40 giorni. Nessun pagamento le sarà richiesto per la sua parte legittima.
Articolo 8 – Nessuna vedova sarà obbligata a risposarsi contro la sua volontà, purché garantisca che non si sposerà senza il consenso del re o del signore feudale.
Articolo 9 – Il re o i suoi ufficiali non potranno confiscare terre per debiti se i beni mobili del debitore sono sufficienti. I garanti pagheranno solo se il debitore è insolvente.
Articolo 10 – In caso di debiti contratti con Ebrei, se il debitore muore ed ha eredi minorenni, non saranno applicati interessi fino al raggiungimento della maggiore età. Se il credito è del re, sarà riscosso solo il capitale.
Articoli 11–20
Articolo 11 – La moglie del defunto riceverà la sua dote anche se il marito era debitore verso ebrei. I figli minorenni saranno mantenuti fino alla maggiore età, e i debiti saranno saldati con il resto del patrimonio.
Articolo 12 – Nessuna imposta straordinaria sarà imposta nel regno senza il comune consenso, eccetto che per riscattare il re, armare il primogenito o maritare la figlia maggiore.
Articolo 13 – La città di Londra manterrà tutte le sue antiche libertà e consuetudini; lo stesso vale per le altre città, villaggi e porti del regno.
Articolo 14 – Per ottenere consenso generale su nuove imposte (escluse quelle eccezionali), saranno convocati con almeno 40 giorni di preavviso arcivescovi, vescovi, abati, conti e baroni maggiori.
Articolo 15 – Nessun signore potrà imporre tributi ai suoi uomini liberi se non nei tre casi eccezionali già previsti, e solo in misura ragionevole.
Articolo 16 – Nessuno sarà obbligato a fornire prestazioni eccessive per il possesso di feudi.
Articolo 17 – I processi ordinari si terranno in luoghi fissi, e non seguiranno la corte del re.
Articolo 18 – Le assise per la determinazione della proprietà terriera si terranno solo nelle rispettive contee, con giudici itineranti che vi si recheranno quattro volte l’anno.
Articolo 19 – Se in un dato giorno non si potranno tenere tutte le assise, resteranno in carica abbastanza cavalieri da garantire giustizia.
Articolo 20 – Le pene per i reati dovranno essere proporzionate alla gravità del reato stesso. Nessuno sarà privato dei mezzi di sussistenza. Le multe saranno comminate solo con il giuramento di uomini onesti del vicinato.
Articoli 21–30
Articolo 21 – I conti e i baroni non potranno essere multati se non dai loro pari e in proporzione alla gravità del reato.
Articolo 22 – I religiosi non saranno multati per i loro benefici ecclesiastici, solo secondo il valore dei loro beni laici.
Articolo 23 – Nessun uomo o villaggio sarà obbligato a costruire ponti su fiumi, se non per diritto e consuetudine.
Articolo 24 – Nessuno sceriffo o ufficiale reale potrà tenere corti di giustizia che spettano alla Corona.
Articolo 25 – Ogni contea manterrà gli antichi canoni e tributi, tranne nei manieri reali.
Articolo 26 – In caso di morte di un vassallo, nessun bene potrà essere rimosso fino al pagamento dei debiti verso la Corona; il resto andrà agli esecutori testamentari.
Articolo 27 – Se un uomo libero muore senza testamento, i suoi beni saranno distribuiti dai parenti con il controllo della Chiesa, salvo i debiti.
Articolo 28 – Nessun ufficiale reale potrà requisire beni senza immediato pagamento, salvo consenso del proprietario.
Articolo 29 – Nessun cavaliere sarà obbligato a pagare per la custodia di un castello se è disposto ad assumerne la difesa.
Articolo 30 – Nessun ufficiale reale potrà requisire cavalli o carri di un uomo libero senza il suo consenso.
Articoli 31–63
Articolo 31 – Né il re né i suoi ufficiali potranno prendere legna dai boschi dei sudditi senza il consenso del proprietario.
Articolo 32 – Le terre confiscate per fellonia saranno detenute solo per un anno e un giorno; poi restituite ai titolari del feudo.
Articolo 33 – Tutte le reti da pesca nei fiumi inglesi, tranne lungo le coste, saranno rimosse.
Articolo 34 – Nessun mandato potrà impedire a un uomo libero di difendere la sua proprietà in tribunale.
Articolo 35 – Unità di misura per vino, birra, frumento e stoffe saranno uniformi in tutto il regno.
Articolo 36 – I mandati per inchieste su omicidi o ferimenti saranno concessi gratuitamente.
Articolo 37 – La custodia dell’erede e delle sue terre sarà regolata in base al tipo di feudo posseduto.
Articolo 38 – Nessun uomo sarà accusato senza testimoni affidabili.
Articolo 39 – Nessun uomo libero sarà imprigionato o esiliato se non in virtù del giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del regno.
Articolo 40 – A nessuno sarà venduta, rifiutata o ritardata la giustizia.
Articolo 41 – I mercanti saranno liberi di entrare e uscire dall’Inghilterra, salvo in tempo di guerra e salvo trattamenti ostili nei paesi nemici.
Articolo 42 – Ogni persona potrà entrare e uscire liberamente dal regno, salvo i casi legali e i tempi di guerra.
Articolo 43 – Proprietari di terre in baronie in mano al re dovranno lo stesso servizio che avrebbero reso al barone.
Articolo 44 – Chi non vive nelle foreste non dovrà più essere convocato nei tribunali delle foreste.
Articolo 45 – I giudici e ufficiali del re dovranno essere esperti di legge e rispettarla.
Articolo 46 – I baroni potranno amministrare le abbazie da loro fondate in assenza dell’abate.
Articolo 47 – Le terre dichiarate foreste dal re perderanno immediatamente tale status.
Articolo 48 – Abusi nelle foreste e nei fiumi saranno corretti da 12 cavalieri eletti localmente.
Articolo 49 – Il re restituirà immediatamente gli ostaggi e documenti concessi per la pace.
Articolo 50 – I parenti di Gerard d’Athée saranno rimossi da ogni ufficio in Inghilterra.
Articolo 51 – I mercenari stranieri saranno espulsi dall’Inghilterra.
Articolo 52 – Chi è stato privato di terre o diritti senza processo legale li riavrà immediatamente.
Articolo 53 – Giustizia sarà resa per le dispute su foreste, feudi e abbazie al ritorno del re dal pellegrinaggio.
Articolo 54 – Nessuno sarà arrestato su accusa di una donna, salvo che per la morte del marito.
Articolo 55 – Le multe imposte illegalmente saranno annullate o giudicate da un consiglio di 25 baroni.
Articolo 56 – I gallesi privati di beni senza processo li riavranno, secondo le leggi locali.
Articolo 57 – Stesse garanzie anche per casi simili accaduti sotto i re precedenti.
Articolo 58 – Gli ostaggi gallesi e i documenti saranno restituiti.
Articolo 59 – I diritti del re di Scozia saranno garantiti come per gli altri baroni inglesi.
Articolo 60 – Le libertà garantite ai sudditi dovranno essere rispettate anche dai signori feudali verso i propri vassalli.
Articolo 61 – Meccanismo di controllo della Carta: 25 baroni potranno vigilare sull’applicazione; in caso di violazione, avranno diritto a ritorsioni, eccetto contro la persona del re e della sua famiglia.
Articolo 62 – Il re perdona tutte le offese commesse durante il conflitto con i baroni.
Articolo 63 – La Chiesa e i sudditi conserveranno per sempre tutte le libertà, diritti e concessioni elencate.
Testo completato con tutti i 63 articoli principali della Magna Charta Libertatum (1215).
